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Direzione unitaria Rapporto di controllo Elementi costitutivi del gruppo Rapporto di controllo Direzione unitaria
I gruppi di società Società per azioni Prof. Mario Campobasso
SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI. FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA. CORSO DI DIRITTO COMMERCIALE AVANZATO. anno accademico 2012/2013. Prof. Mario Campobasso. Società per azioni. I gruppi di società.
Elementi costitutivi del gruppo. Rapporto di controllo. Direzione unitaria.
Art (Società controllate e società collegate). Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell assemblea ordinaria (controllo di diritto);
Art (Società controllate e società collegate). Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell assemblea ordinaria (controllo di diritto); 2) le società in cui un altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un influenza dominante nell assemblea ordinaria (controllo di fatto);
Art (Società controllate e società collegate). Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell assemblea ordinaria (controllo di diritto); 2) le società in cui un altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un influenza dominante nell assemblea ordinaria (controllo di fatto); 3) le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa (controllo contrattuale). Ai fini dell applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le società sulle quali un altra società esercita un influenza notevole. L influenza si presume quando nell assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.
2497-sexies. (Presunzioni). Ai fini di quanto previsto nel presente capo, si presume salvo prova contraria che l’attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalle società o enti tenuti al consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controllano ai sensi dell’art
2497-bis. (Pubblicità). La società deve indicare la propria soggezione all’altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui al comma successivo.
2497-ter: Gli amministratori della controllata devono motivare le decisioni influenzate dalla direzione della controllante. b) 2497-bis: Gli amministratori della controllata devono indicare nella relazione sulla gestione i rapporti con la capogruppo e le altre società del gruppo, ed i risultati.
2497. (Responsabilità). Le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente responsabili. - nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, - nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all’integrità del patrimonio della società.
Art. 19, 6° comma, d.l. 78/2009, conv. con legge 102/2009. L articolo 2497, primo comma, del codice civile, si interpreta nel senso che per enti si intendono i soggetti giuridici collettivi, diversi dallo Stato, che detengono la partecipazione sociale nell ambito della propria attività imprenditoriale ovvero per finalità di natura economica o finanziaria.
1) VANTAGGI COMPENSATIVI: 2497, 1° comma Non vi è responsabilità quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell’attività di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette. - 2) SUSSIDIARIETA’: (3° comma). Il socio e il creditore possono agire contro la società o l’ente che esercita l’attività di direzione e coordinamento, solo se non sono stati soddisfatti dalla società soggetta alla attività di direzione e coordinamento.
2497, 2° comma Risponde in solido chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio.
Nel caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria di società soggetta ad altrui direzione e coordinamento, l’azione spettante ai creditori di questa è esercitata dal curatore o dal commissario liquidatore o dal commissario straordinario.
2497-quinquies. (Finanziamenti nell’attività di direzione e coordinamento). Ai finanziamenti effettuati a favore della società. da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti si applica l’art
2497-quater. (Diritto di recesso). Il socio di società soggetta ad attività di direzione e coordinamento può recedere: A) quando la società o l’ente che esercita attività di direzione e coordinamento ha deliberato una trasformazione che implica il mutamento del suo scopo sociale, ovvero ha deliberato una modifica del suo oggetto sociale consentendo l’esercizio di attività che alterino in modo sensibile e diretto le condizioni economiche e patrimoniali della società soggetta ad attività di direzione e coordinamento;
2497-quater. (Diritto di recesso). Il socio di società soggetta ad attività di direzione e coordinamento può recedere: B) quando a favore del socio sia stata pronunciata, con decisione esecutiva, condanna di chi esercita attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’art. 2497; in tal caso il diritto di recesso può essere esercitato soltanto per l’intera partecipazione del socio;
2497-quater. (Diritto di recesso). Il socio di società soggetta ad attività di direzione e coordinamento può recedere: C) all’inizio ed alla cessazione dell’attività di direzione e coordinamento, quando non si tratta di una società con azioni quotate in mercati regolamentati e ne deriva un’alterazione delle condizioni di rischio dell’investimento e non venga promossa un’offerta pubblica di acquisto.

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